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La legge prevede che il cambio gomme invernali sia fatto per il periodo compreso tra il 15 novembre 2023 e fino al 15 aprile 2024. È previsto un mese di deroga all’inizio e alla fine, pertanto il cambio delle gomme può essere fatto a partire dal 15 ottobre ed entro e non oltre il 15 novembre. L’obbligo scatta ogni anno e, come scritto in precedenza, si può optare anche per le catene da neve a bordo al posto delle gomme invernali.
Le scadenze sopraccitate sono stabilite a livello nazionale, tuttavia possono esserci delle modifiche decretate da ordinanze regionali, nella maggior parte dei casi dettate dalla rigidità delle condizioni climatiche in alcune zone del Paese.
Il riferimento legislativo nazionale è il Decreto Ministeriale protocollo 1580 del 16 gennaio 2013 emanato dal Ministero delle Infrastrutture. Qui è scritto quanto segue: “Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali, ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio”.
Il periodo in cui vige l’obbligo deve essere quello compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno, ma “gli enti proprietari o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data del termine di fine periodo secondo l’indicazione che precede”. Inoltre, “nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto”.
Infine, gli stessi provvedimenti possono essere adottati anche all’interno dei centri abitati, qualora dovessero esserci le condizioni.
La normativa è confluita poi nel Codice della Strada, dove all’articolo 6 comma 4 lettera e), si legge quanto segue: “[L’ente proprietario della strada può] prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.
La normativa stabilisce che l’obbligo vige per i veicoli a motore a quattro ruote, comprendendo auto, tir e mezzi pesanti.
Sono invece esenti i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che in condizioni di neve o ghiaccio sulla strada non possono circolare.
Risultano esenti anche gli automobilisti che abbiano montato le gomme quattro stagioni, ovvero quelle valide per tutto l’anno, contrassegnate dalla sigla M+S (Mud + Snow, ovvero Fango + Neve).
Il cambio delle gomme invernali va fatto su tutte e quattro le gomme e non solo su due, poiché il cambio completo permette di non avere squilibri tra gli assi, producendo maggiore stabilità in caso di sterzata o di frenata.
Le gomme invernali hanno delle specifiche sigle, ovvero M+S, M&S, MS o M-S, che come abbiamo visto in precedenza sono le iniziali di Mud e Snow, ovvero Fango e Neve. Questa sigla è a tutti gli effetti una firma del produttore che distingue le gomme invernali da quelle estive.
Un’altra sigla che bisogna conoscere è 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), associata al simbolo di un fiocco di neve al centro di una montagna con tre vette sovrastanti. Questo contrassegno indica che lo pneumatico è da neve, quindi idoneo per affrontare condizioni climatiche avverse e per resistere alle basse temperature: inoltre, a differenze delle M+S, questi pneumatici hanno superato test molto rigidi, proprio per testare le capacità di queste gomme in condizioni climatiche critiche.
Bisogna fare i dovuti distinguo tra gomme invernali e gomme da neve (che non sono la stessa cosa) e spiegare quali differenze ci sono con le gomme quattro stagioni (o multistagionali).
Com’è facile intuire, le gomme 4 stagioni sono valide per tutto l’anno, quindi sia in condizioni invernali, sia in condizioni estive. Trattandosi di gomme per tutto l’anno, tuttavia, risultano essere un comodo compromesso per non dover cambiare gomme con il passare delle stagioni. Si raccomanda però di effettuare controlli periodici per valutare i rischi di usura e di non optare per questo tipo di gomme se si vive in zone dove le temperature sono particolarmente rigide e i fenomeni nevosi frequenti.
Le gomme da neve, invece, sono gomme invernali progettate appositamente per marciare sulla neve e sono contrassegnate dal simbolo di un fiocco di neve al centro di una montagna con tre vette, spesso associato alla sigla 3PMSF. Sono consigliate in luoghi dove la presenza di ghiaccio e fenomeni nevosi è piuttosto frequente.
Le sanzioni possono essere applicate a tutti gli automobilisti che, a partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile, non avranno montato le gomme invernali o non terranno le catene da neve in auto sulle strade dove è previsto l’obbligo.
Nei centri abitati, per chi non rispetta l’obbligo, la sanzione pecuniaria parte da 41 euro e arriva fino a 168 euro. Fuori dai centri abitati, la sanzione minima ammonta a 84 euro, fino a un massimo di 335 euro. Oltre alla multa, la sanzione prevede anche la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
In aggiunta a ciò, in base alle condizioni climatiche e del terreno, gli organi di polizia stradale possono impedire la marcia del veicolo fino a dotazione degli pneumatici invernali o catene da neve, oppure obbligare l’abbandono immediato della strada (autostrada o strada extraurbana) dove è stata scoperta la violazione fino a dotazione dei dispositivi richiesti.
Le sanzioni possono essere anche più pesanti se il codice di velocità è diverso da quello indicato sulla carta di circolazione: come stabilito dall’articolo 78 del Codice della Strada, la sanzione parte da 430 euro e arrivare fino a 1.731 euro.