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Presso la nostra officina sono disponibili gomme chiodate omologate secondo le norme prevista dalla legge (circolare n. 58/71 del 22 ottobre 1971).
Le gomme chiodate, per legge, devono:
Inoltre, chi circola con pneumatici chiodati dovrà:
L’articolo 406 del regolamento del Codice della strada stabilisce che tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti (quindi anche la circolare circa l’utilizzo di pneumatici chiodati) nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all’emanazione di nuovi decreti. Dato l’articolo 406, l’uso di gomme chiodate è del tutto legale ma solo se gli pneumatici chiodati montati sul veicolo sono a regola d’arte.
Circa l’impiego di gomme chiodate, sono previste possibilità di deroghe alle condizioni appena elencate da parte delle Regioni o delle Prefetture in relazione a particolari esigenze contingenti.
Come premesso, l’impiego di pneumatici chiodati può nascondere insidie perché in alcuni casi si potrebbero infrangere alcune prescrizioni presenti nel codice della strada, vediamo in dettaglio;
L’impiego di pneumatici non omologati può costituire violazione del codice della strada. Chi monta pneumatici chiodati non a norma può ricorrere alla violazione dell’articolo 72 e/o 78, ma anche dell’articolo 15 se la circolazione del veicolo che monta pneumatici chiodati può procurare danno al manto stradale o se crea un pericolo per la circolazione. In più, se le gomme chiodate producono molto rumore, si può incorrere alla violazione dell’articolo 155.
Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.